Pass Sanitario : limiti e criticità


    Olga Milanese    E  Elena Dragagna  (avvocati)      Ilaria Baglivo  (biologa)    

Aggiornamento (maggio 2021)

" Richiamiamo l''attenzione sul grave precedente giuridico posto in essere con questo Decreto- e sulla sua formulazione giuridica che prepara la strada a future ulteriori discriminazioni.

I dubbi sulla legittimità oltre che sull'opportunità di un pass sanitario sono confermati dall'emanazione del D.L.52/2021. Com'era stato preannunciato l’art. 2 del D.l. 52/2021 ha introdotto il requisito del possesso del pass (certificato vaccinale, certificato di avvenuta guarigione, tampone rapido o molecolare negativo nelle 48 h antecedenti) per gli spostamenti tra Regioni o Province in zona rossa o arancione. Ma si va oltre! .......

 
Con l’art. 5 comma 4 del medesimo DL, è stata aggiunta la possibilità di richiedere il pass vaccinale come condizione di accesso ad eventi sportivi, rimandando per l'adozione di tale decisione alle linee guida della Conferenza Stato-Regioni o del sottosegretario allo sport. 

Inoltre con l’art. 7 comma 2 si stabilisce che linee guida nazionali o della conferenza Stato-Regioni possano prevedere la necessità del pass vaccinale come condizione per l’ingresso a fiere, convegni e congressi. In base all'art.9 comma 9, queste disposizioni sono destinate ad essere valide fino all’entrata in vigore della normativa europea sul Digital Green Certificate 
che, tuttavia, non dovrebbe essere destinata a disciplinare regole di spostamenti od accesso ai servizi all'interno dei singoli Stati. 

I profili di illegittimità del pass sanitario enunciati nel presente articolo derivano dalla violazione di diritti e libertà costituzionali di primaria rilevanza, oltreché del diritto alla privacy, giustamente richiamato di recente anche dal Garante.

Far dipendere l'esercizio di un qualsiasi diritto dal possesso di un requisito di carattere fisico o sanitario rappresenta un'inammissibile forma di discriminazioneun'inaccettabile riscrittura del concetto di civiltà ed una gravissima deroga al principio di salvaguardia della dignità della persona."


(Aprile 2021)

Il Pass Sanitario di imminente approvazione pone dei vincoli alla circolazione tra Regioni, prevedendo quali requisiti per il libero spostamento il possesso del certificato vaccinale, o dell'attestazione di esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti lo spostamento ovvero di avvenuta guarigione dalla malattia Covid-19, se contratta entro i 6 mesi antecedenti.

Nell’ipotesi allo studio del governo e del CTS, il pass sarebbe necessario in futuro anche per la partecipazione ad eventi particolari, quali concerti, spettacoli o partite di calcio.

Prima di esaminare le criticità, sotto il profilo giuridico, di questo provvedimento è necessario tener presente il contesto in cui la misura verrà applicata, per comprenderne appieno le implicazioni pratiche.

Attualmente la campagna vaccinale in Italia va a rilento e riguarda, comunque, specifiche e limitate categorie di “accessibili” (anziani, fragili, personale sanitario, insegnanti, ecc…). 
Occorreranno mesi prima che siano vaccinabili le altre categorie di persone e, anche quando questo accadrà, ci sarà, comunque, un considerevole numero di cittadini che non potrà accedere al vaccino (per motivi di salute o per ragioni anagrafiche) o che non vorrà, legittimamente, riceverlo (bisogna, infatti, considerare che ad oggi non sussistono elementi tali da giustificare una imposizione del vaccino anti-COVID19 e, in applicazione dell'art.32 Cost., deve considerarsi vietato qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio se non rispetta i limiti ivi previsti) .

In una realtà come questa, sono di immediata evidenza gli effetti discriminatori
che conseguirebbero all'istituzione di un pass idoneo a subordinare l'esercizio di alcune libertà fondamentali al possesso di un requisito sanitario (vaccino o immunità naturale) ovvero economico (rappresentato dai costi dei tamponi da effettuare per ogni spostamento/evento/attività, che possono divenire ingenti in special modo quando si parli di spostamenti e/o eventi che coinvolgono famiglie intere) .

Come già osservato, il requisito "sanitario" non è di facile e sicura realizzazione e una parte significativa della popolazione risulterebbe discriminata da questa misura in quanto non vaccinata e/o non guarita, sia che questo derivi da una carenza di risorse per svolgere in tempi rapidi la campagna vaccinale (carenza e ritardi certamente non imputabili al cittadino, bensì allo Stato), 
sia che derivi da motivi propri di età del singolo cittadino (il vaccino non è ancora previsto ad oggi, in Italia e nel mondo, per bambini e giovani) o di salute (per chi non possa sottoporsi al vaccino), sia che sia il frutto di una consapevole e legittima scelta (sul tema si espresse anche il Consiglio d'Europa
 con la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del 27 gennaio 2021).

Parimenti, sussiste una discriminazione sotto il profilo economico, in quanto risulta impedita o resa più difficile la libertà di movimento e/o di accesso ad eventi a tutti coloro che non hanno la disponibilità economica per sottoporsi ad un tampone in vista di ogni spostamento, con la conseguenza che verrebbero favorite le categorie più benestanti e privilegiate.

Si verificherebbero dunque inaccettabili disparità di trattamento tra cittadini sulla base di una condizione fisica (non di salute, si badi, perché parliamo di soggetti in linea di principio egualmente "sani"), di una libera e legittima scelta sanitaria o delle condizioni economiche di ciascuno, creando delle vere e proprie "caste" alle quali verrebbe garantito l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, di converso negati ai soggetti meno tutelati dall'ordinamento.

Tra le norme costituzionali che risulterebbero indiscutibilmente violate con questa misura v'è senza dubbio l'art.16 della Costituzione che garantisce la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, già compressa per molti mesi e che rischia di non essere più totalmente ripristinata con l'istituzione del pass sanitario.

Sebbene l'art.16 Cost. preveda la possibilità di imporre alcune limitazioni ove necessario per la tutela della salute pubblica - con la precisazione che comunque ogni limitazione ad una libertà dovrebbe essere proporzionata, necessaria e adeguata rispetto al fine e temporanea, mentre il pass sembrerebbe “cristallizzare” questa limitazione senza specifici limiti - 
tale giustificazione, come sopra rilevato, è del tutto mancante in questo caso poiché i presupposti su cui si basa il pass stesso - incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati, immunità di chi abbia contratto il covid 19 nei sei mesi precedenti e, infine, non contagiosità di chi abbia fatto un tampone risultato negativo nelle 48 ore precedenti
 - non sono al momento presupposti certi sotto il profilo scientifico. 
Per quanto riguarda, in particolare, l’incapacità del vaccinato di trasmettere il virus, questa è definita semplicemente “plausibile” - quindi, ad oggi, non scientificamente acclarata - come si legge sul sito ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

La misura che riguarda la guarigione da COVID-19 entro 6 mesi precedenti il pass sembra anch'essa piuttosto forzata, considerato che non c'è ancora un dato definitivo sulla durata dell'immunità acquisita dopo un'infezione da Sars-Cov2, né la certezza che un guarito da covid-19 abbia un titolo anticorpale sufficiente a proteggere da reinfezione e dunque dalla susseguente capacità di trasmettere il virus.

Allo stesso modo, non sussistono evidenze scientifiche
sulla circostanza che il divieto di spostamento tra Regioni consentirebbe di contenere i contagi, né vi sono studi atti a dimostrare che il divieto già imposto in questi mesi in tal senso abbia avuto un impatto significativo positivo sull’andamento dell’epidemia.

Si aggiunga anche che il sistema “a colori” delle Regioni (presupposto di applicazione del pass, in quanto dovrebbe servire per gli spostamenti tra Regioni arancioni o rosse) è, di fatto, arbitrario, dal momento che i criteri di classificazione di rischio vengono spesso modificati in misura sempre più restrittiva (prima il colore era determinato in base all’Rt, poi in base all’incidenza settimanale dei soggetti contagiati sui 100.000 abitanti in combinazione con altri parametri;
in futuro potrebbe ancora cambiare) e non fotografano la reale incidenza dei contagi sul territorio rispetto alla data di applicazione delle restrizioni, ma i casi registrati settimane prima della trasmissione dei risultati dei calcoli.

È chiaro, dunque, che difetta qualsiasi presupposto scientifico che potrebbe giustificare, in astratto, una limitazione del diritto alla libera circolazione sancito dall'art.16 Cost..

Deve, inoltre, considerarsi che la privazione del diritto di muoversi liberamente da un Comune o da una Regione all'altra è una disposizione fortemente restrittiva della libertà personale, assimilabile ad una misura detentiva (divieto o obbligo di dimora, art.283 cpp), sicché la sua previsione non solo sarebbe in contrasto con l'art.13 Cost. (inviolabilità della libertà personale), ma non potrebbe comunque essere disposta senza un motivato provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il pass sanitario si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.
In questo caso gli ostacoli ed i limiti sarebbero imposti proprio dallo Stato, anziché essere rimossi.

Indubbiamente, la perdurante limitazione di circolazione tra Regioni contrasta anche con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica sancito dall'art. 5 della Cost..

Neppure è da sottovalutare il problema della violazione del diritto alla privacy rispetto alla diffusione/acquisizione di dati sensibili che attengono alla salute dei cittadini tramite uno strumento simile, soprattutto laddove se ne volesse estendere l'uso anche in altri contesti (al riguardo si vedano anche artt.7, 8 e 14 CEDU).

Non va dimenticato che il principio di non discriminazione ha anche una matrice europea ed impone di assicurare agli individui che si trovino in situazioni analoghe di ricevere un trattamento simile e non subire trattamenti meno favorevoli semplicemente a causa di una particolare caratteristica «protetta» che possiedono. 
E, difatti, analogo problema si porrà anche con l'istituzione del green pass volto a limitare la libera circolazione in UE ,in violazione del trattato di Schengen, la cui previsione, in ogni caso, non legittima l'imposizione di limitazioni all'interno del territorio nazionale.

Nel nostro Paese, la giurisprudenza costituzionale, anche allorquando ha riconosciuto la possibilità di limitare alcuni diritti nell'ottica di un contemperamento di contrapposti interessi egualmente meritevoli di tutela, non ha mai sancito l'assoluta preminenza del diritto alla salute in quanto tale su qualsivoglia altro diritto e ha sempre preteso la sussistenza e la relativa prova di un razionale solido alla base, atto a giustificare la relativa decisione.

Si cita per tutte la pronuncia della Corte Costituzionale n.5/2018, che ha ancorato una possibile limitazione all'applicazione dell'art.32 Cost. alla sussistenza di ben precisi e sicuri presupposti di carattere medico-scientifico (nel caso esaminato erano dati dall'accertamento di un forte calo delle coperture vaccinali raccomandate anche a livello internazionale, dai rischi irrisori di reazioni avverse legati alla somministrazione di vaccini da tempo consolidati nella comunità scientifica, da numerosi e consolidati studi condotti a livello internazionale)
la cui valutazione ha assicurato il rispetto del principio di equo contemperamento dei contrapposti interessi (dei singoli e della comunità).
Tali presupposti, come già spiegato, difettano in questo caso.

In definitiva, un provvedimento di legge di carattere sanitario che implichi misure discriminatorie, punitive per alcune categorie di cittadini e restrittive delle libertà personali degli stessi, non può che ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto i vari profili sopra esaminati.

Non può pertanto che auspicarsi un cambio di rotta sul pass vaccinale, onde evitare una ingiustificata violazione di libertà inalienabili dei cittadini che andrebbero tutelate dallo Stato e non illegittimamente represse e/o comunque gravemente ridotte.

  Olga Milanese>    Elena Dragagna (avvocati)     Ilaria Baglivo (biologa)  

Aprile 2021